Art. 48

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 14 giu 2006
Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero 1.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'. 2.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l', con gli adattamenti e le integrazioni seguenti: a) la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell', paragrafo 3, lettera a); b) non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all’autorità competente di transito nella Comunità, attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità. 3.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.
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Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero (Art. 48 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo