Art. 50
Misure di esecuzione negli Stati membri
In vigore dal 14 giu 2006
Misure di esecuzione negli Stati membri
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.
2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell' della direttiva 2006/12/CE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.
3. I controlli delle spedizioni possono aver luogo in particolare:
a)
nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;
b)
nel luogo di destinazione ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;
c)
alle frontiere della Comunità; e/o
d)
durante la spedizione nel territorio della Comunità.
4. I controlli sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.
5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali.
6. Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'.
7. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può e adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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