Art. 51
Relazioni degli Stati membri
In vigore dal 14 giu 2006
Relazioni degli Stati membri
1. Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell', paragrafo 3, della stessa.
2. Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione.
3. Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.
4. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.
Storico versioni
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