Art. 45.tit_1

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

In vigore dal 14 giu 2006
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1013:oj#art-45.tit_1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra (Art. 45.tit_1 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo