Art. 46

Importazioni da paesi o territori d'oltremare

In vigore dal 14 giu 2006
Importazioni da paesi o territori d'oltremare 1.   In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II. 2.   Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro. 3.   Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.
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Importazioni da paesi o territori d'oltremare (Art. 46 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo