Art. 46
Importazioni da paesi o territori d'oltremare
In vigore dal 14 giu 2006
Importazioni da paesi o territori d'oltremare
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o territori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.
2. Uno o più paesi o territori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e territori d'oltremare verso tale Stato membro.
3. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.
Storico versioni
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