Art. 44
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
In vigore dal 14 giu 2006
Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra
1. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.
2. Si applicano i seguenti adattamenti:
a)
l'autorizzazione prescritta a norma dell' può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità;
b)
la notifica scritta preventiva di cui all' può essere trasmessa dal notificatore;
c)
nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all', paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.
3. In aggiunta, si rispettano le disposizioni dell', paragrafo 3, lettere b), c) e d).
4. La spedizione può aver luogo soltanto:
a)
se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state rispettate le condizioni;
b)
se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all', secondo comma, punto 4), e all';
c)
se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all', secondo comma, punto 5), e all'; e
d)
se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'.
5. Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:
a)
informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e
b)
blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.
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