Art. 32
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
In vigore dal 14 giu 2006
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
1. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'.
2. Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all' può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'.
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