Art. 33
Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri
In vigore dal 14 giu 2006
Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.
2. Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.
3. Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.
Storico versioni
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