Art. 31
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
In vigore dal 14 giu 2006
Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:
a)
nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro sessanta giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione; o
b)
nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.
Storico versioni
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