Art. 30

Accordi per le zone di confine

In vigore dal 14 giu 2006
Accordi per le zone di confine 1.   In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati. 2.   Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 4.   Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbiano effetto.
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Accordi per le zone di confine (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/1013) — Testo vigente | Portale Normativo