Art. 34

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

In vigore dal 14 giu 2006
Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA 1.   Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea. 3.   Sono parimenti vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea: a) quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti; o b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti ai sensi dell' nel paese di destinazione interessato. 4.   La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli .
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