Art. 32 · Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

Art. 32

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 14 giu 2006
Spedizioni di rifiuti destinati al recupero 1.   Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'. 2.   Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all' può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio trenta giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'.
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