Art. 19

Modalità di applicazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 20 mar 2006
Modalità di applicazione e disposizioni transitorie 1.   Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) le informazioni che devono essere incluse nel disciplinare di cui all’, paragrafo 2; b) la presentazione di una domanda di registrazione, a norma dell’, paragrafo 1, da parte di associazioni stabilite negli Stati membri o in paesi terzi distinti; c) la trasmissione alla Commissione delle domande di cui all’, paragrafi 3 e 6, e all’, paragrafo 7, nonché delle domande di modifica di cui all’; d) il registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’; e) le opposizioni di cui all’, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate; f) la cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita, di cui all’; g) l'indicazione e il simbolo, di cui all’; h) una definizione del carattere minore delle modifiche, di cui all’, paragrafo 1, quarto comma; i) le condizioni di controllo del rispetto del disciplinare. 2.   I nomi già registrati in virtù del regolamento (CEE) n. 2082/92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti automaticamente nel registro di cui all’. I corrispondenti disciplinari sono equiparati ai disciplinari previsti dall’, paragrafo 1. 3.   Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) non si applica la procedura di cui all'; b) qualora il disciplinare includa elementi che non figurano nell'elenco di cui all', la Commissione può richiedere una nuova versione del disciplinare compatibile con il suddetto articolo, se necessario al fine di poter procedere all'esame della domanda.
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