Art. 18

Procedure di comitato

In vigore dal 20 mar 2006
Procedure di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le specialità tradizionali garantite. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Procedure di comitato (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/509) — Testo vigente | Portale Normativo