Art. 5
Restrizioni all'uso dei nomi
In vigore dal 20 mar 2006
Restrizioni all'uso dei nomi
1. Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi.
2. Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita, purché non induca in errore sulla natura del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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