Art. 5

Restrizioni all'uso dei nomi

In vigore dal 20 mar 2006
Restrizioni all'uso dei nomi 1.   Il presente regolamento si applica ferme restando le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi. 2.   Il nome di una varietà vegetale o di una razza animale può essere utilizzato nella denominazione di una specialità tradizionale garantita, purché non induca in errore sulla natura del prodotto.
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