Art. 7
Domanda di registrazione
In vigore dal 20 mar 2006
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione della specialità tradizionale garantita può essere presentata esclusivamente da un’associazione.
Una domanda di registrazione può essere presentata insieme da varie associazioni originarie di Stati membri o paesi terzi diversi.
2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora.
3. La domanda di registrazione comprende almeno:
a)
il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b)
il disciplinare di cui all’;
c)
il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
d)
i documenti che comprovano la specificità e la tradizionalità del prodotto.
4. Se l’associazione è situata in uno Stato membro, la domanda è presentata a tale Stato membro.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.
5. Nel corso dell’esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l’adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute alla luce dei criteri di cui all’, paragrafo 3, primo comma.
6. Lo Stato membro, se ritiene soddisfatti i requisiti di cui agli , trasmette alla Commissione:
a)
il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b)
il disciplinare di cui all’;
c)
il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
d)
una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dall’associazione soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate per la sua applicazione.
7. Se proviene da un’associazione di un paese terzo, la domanda relativa ad un prodotto agricolo o alimentare è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo e contiene gli elementi indicati nel paragrafo 3.
8. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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