Art. 8

Esame da parte della Commissione

In vigore dal 20 mar 2006
Esame da parte della Commissione 1.   La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell' per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi. La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione nonché la data di presentazione alla Commissione. 2.   Se a seguito dell'esame effettuato ai sensi del primo comma del paragrafo 1 la Commissione considera soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento essa pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni di cui all', paragrafo 3, lettere a), b) e c). In caso contrario la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di respingere la domanda di registrazione.
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