Art. 10

Cancellazione

In vigore dal 20 mar 2006
Cancellazione Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all', paragrafo 1, lettera f), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia della registrazione di specialità tradizionale garantita non sia più assicurato, la Commissione provvede, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, alla cancellazione della registrazione e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
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Cancellazione (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/509) — Testo vigente | Portale Normativo