Art. 9

Opposizione

In vigore dal 20 mar 2006
Opposizione 1.   Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di cui all’, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. 2.   Anche ogni persona fisica o giuridica, che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l’opposizione di cui al paragrafo 1. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1. 3.   Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali: a) dimostrano la mancata osservanza delle disposizioni previste agli ; oppure, b) nel caso di una domanda conforme all’, paragrafo 2, dimostrano che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni. I criteri di cui al primo comma sono valutati con riferimento al territorio della Comunità. 4.   Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione del nome. La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   Se l’opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni. Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell’opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l’esame previsto all’, paragrafo 1. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 6.   I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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