Art. 11

Modifica del disciplinare

In vigore dal 20 mar 2006
Modifica del disciplinare 1.   Una modifica del disciplinare può essere chiesta da uno Stato membro, a richiesta di un’associazione stabilita sul suo territorio, oppure da un’associazione stabilita in un paese terzo. In quest’ultimo caso la domanda è trasmessa alla Commissione o direttamente o per il tramite delle autorità del paese terzo. La domanda deve comprovare un interesse economico legittimo e descrivere le modifiche richieste e i motivi pertinenti. La domanda di approvazione di una modifica è soggetta alla procedura di cui agli . Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all’, paragrafo 2, e all’. La Commissione pubblica, se del caso, le modifiche minori nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   Gli Stati membri provvedono a che il produttore o il trasformatore che applica il disciplinare per il quale è stata chiesta una modifica sia informato della pubblicazione. Oltre alle dichiarazioni di opposizione di cui all’, paragrafo 3, sono ricevibili le dichiarazioni di opposizione che dimostrano un interesse economico nella produzione della specialità tradizionale garantita. 3.   Qualora la modifica riguardi un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle pubbliche autorità, la domanda è presentata alla Commissione dallo Stato membro a richiesta di un'associazione di produttori, oppure da un'associazione stabilita in un paese terzo. Si applica la procedura di cui al paragrafo 1, quarto comma.
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