Art. 6
Disciplinare
In vigore dal 20 mar 2006
Disciplinare
1. Per beneficiare della denominazione «specialità tradizionale garantita (STG)» un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
a)
il nome di cui all’, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione, con o senza l’uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell’, paragrafo 3;
b)
la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;
c)
la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare;
d)
gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate;
e)
gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto, ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma;
f)
i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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