Art. 6

Disciplinare

In vigore dal 20 mar 2006
Disciplinare 1.   Per beneficiare della denominazione «specialità tradizionale garantita (STG)» un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. 2.   Il disciplinare comprende i seguenti elementi: a) il nome di cui all’, paragrafo 2, redatto in una o più lingue, con l’indicazione che l’associazione chiede la registrazione, con o senza l’uso riservato del nome, precisando se chiede di beneficiare del disposto dell’, paragrafo 3; b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare, incluse le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche; c) la descrizione del metodo di produzione che il produttore deve rispettare, compresi, se opportuno, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto agricolo o alimentare; d) gli elementi chiave che definiscono la specificità del prodotto ed eventualmente le referenze utilizzate; e) gli elementi fondamentali che attestano la tradizionalità del prodotto, ai sensi dell’, paragrafo 1, primo comma; f) i requisiti minimi e le procedure di controllo della specificità.
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