Art. 4

Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi

In vigore dal 20 mar 2006
Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi 1.   Per figurare nel registro di cui all’, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione. Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. L’utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell', paragrafo 1. 2.   Per essere registrato, il nome deve: a) essere di per sé specifico; oppure b) indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare. 3.   Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall’uso. Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b), non può essere registrato se: a) fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria; b) è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.
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Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/509) — Testo vigente | Portale Normativo