Art. 4
Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi
In vigore dal 20 mar 2006
Requisiti relativi ai prodotti e ai nomi
1. Per figurare nel registro di cui all’, un prodotto agricolo o alimentare deve essere ottenuto utilizzando materie prime tradizionali oppure essere caratterizzato da una composizione tradizionale o aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.
Non è consentita la registrazione di un prodotto agricolo o alimentare la cui specificità risieda nella provenienza o nell’origine geografica. L’utilizzazione di termini geografici è autorizzata fermo restando quanto stabilito nell', paragrafo 1.
2. Per essere registrato, il nome deve:
a)
essere di per sé specifico; oppure
b)
indicare la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare.
3. Il nome specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere tradizionale e conforme a disposizioni nazionali oppure consacrato dall’uso.
Il nome che indica la specificità, di cui al paragrafo 2, lettera b), non può essere registrato se:
a)
fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti agricoli o di prodotti alimentari, ovvero previste da una particolare normativa comunitaria;
b)
è ingannevole, soprattutto se fa riferimento a una caratteristica evidente del prodotto o se non corrisponde al disciplinare e di conseguenza rischia di indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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