Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 mar 2006
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «specificità», l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria; b) «tradizionale», un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una generazione umana, cioè almeno 25 anni; c) «specialità tradizionale garantita», prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del presente regolamento; d) «associazione», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o alimentare. 2.   L’elemento o l’insieme degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera a), possono riferirsi alle caratteristiche intrinseche del prodotto, come le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione. La presentazione di un prodotto agricolo o alimentare non è considerata un elemento ai sensi del paragrafo 1, lettera a). La specificità definita al paragrafo 1, lettera a), non può essere ridotta ad una composizione qualitativa o quantitativa, o a un metodo di produzione, definiti dalla legislazione nazionale o comunitaria, da norme emanate da organismi normativi o da norme volontarie; tuttavia questa disposizione non si applica quando la legislazione e le norme suddette sono state stabilite allo scopo di definire la specificità di un prodotto. Altre parti interessate possono partecipare all’associazione ai sensi del paragrafo 1, lettera d).
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