Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 20 mar 2006
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le norme per il riconoscimento di una specialità tradizionale garantita per i seguenti prodotti: a) i prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, destinati all’alimentazione umana; b) i prodotti alimentari elencati nell’allegato I del presente regolamento. L’allegato I del presente regolamento può essere modificato secondo la procedura prevista all’, paragrafo 2. 2.   Il presente regolamento si applica ferme restando altre specifiche disposizioni comunitarie. 3.   La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7), non si applica alle specialità tradizionali garantite oggetto del presente regolamento.
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