Art. 16

Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati

In vigore dal 20 mar 2006
Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati 1.   I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su indicazione delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1. 2.   I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:509:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo