Art. 16
Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati
In vigore dal 20 mar 2006
Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati
1. I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su indicazione delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1.
2. I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.
Storico versioni
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