Art. 16 · Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati

Art. 16

Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati

In vigore dal 20 mar 2006
Dichiarazione dei produttori alle autorità od organismi designati 1.   I produttori di uno Stato membro, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, dello Stato membro di stabilimento, su indicazione delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1. 2.   I produttori di un paese terzo, anche se membri dell’associazione inizialmente richiedente, che prevedano di produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita, ne informano per tempo le autorità o gli organismi designati di cui all', paragrafo 3, eventualmente su un’indicazione dell’associazione di produttori o dell’autorità del paese terzo.
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