Art. 17
Protezione
In vigore dal 20 mar 2006
Protezione
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la protezione giuridica contro ogni utilizzazione abusiva o fallace della dicitura «specialità tradizionale garantita», dell'abbreviazione «STG» e del relativo simbolo comunitario, nonché contro ogni contraffazione dei nomi registrati e riservati in conformità dell’, paragrafo 2.
2. I nomi registrati sono protetti contro ogni pratica tale da indurre in errore il consumatore, comprese le pratiche che inducono a credere che il prodotto agricolo o alimentare sia una specialità tradizionale garantita riconosciuta dalla Comunità.
3. Gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare che le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale ingenerino confusione con i nomi registrati e riservati ai sensi dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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