Art. 6
In vigore dal 20 dic 2005
1. Le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all’, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.
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