Art. 7

In vigore dal 20 dic 2005
1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti preposte all’attuazione del presente regolamento e prendono contatti con la Commissione. 2.   La Commissione trasmette a tutte le autorità competenti degli Stati membri i nomi e le altre informazioni particolareggiate relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dai paesi partner, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il legittimo rilascio di una licenza, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione alle licenze.
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