Art. 2

In vigore dal 20 dic 2005
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «sistema di licenze per l’applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale» (di seguito «sistema di licenze FLEGT»): il rilascio di licenze per il legno ed i prodotti derivati per l’esportazione verso la Comunità da paesi partner e la sua attuazione nella Comunità, in particolare nelle disposizioni comunitarie sui controlli alle frontiere; 2) «paese partner»: qualsiasi Stato od organizzazione regionale che aderisce ad un accordo di partenariato di cui all’allegato I; 3) «accordo di partenariato»: un accordo tra la Comunità e un paese partner con cui la Comunità e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d’azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT; 4) «organizzazione regionale»: un’organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze che le attribuiscono la capacità di aderire ad un accordo di partenariato a loro nome nelle questioni disciplinate dal sistema di licenze FLEGT, di cui all’allegato I; 5) «licenza FLEGT»: un documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici; 6) «soggetto commerciale»: l’attore privato o pubblico che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati; 7) «autorità di rilascio delle licenze»: la o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT; 8) «autorità competente/competenti»: la o le autorità designate dagli Stati membri per verificare le licenze FLEGT; 9) «legno e prodotti derivati»: i prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale» come stabilito nel punto 6 dell’ del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2); 10) «legname prodotto legalmente»: il legno ed i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname importato legalmente in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all’accordo di partenariato; 11) «importazione»: l’immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (3); 12) «carico»: un carico di legno e di prodotti derivati; 13) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per introdurli nella Comunità; 14) «monitoraggio da parte di terzi»: un sistema attraverso il quale un’organizzazione indipendente dalle autorità governative di un paese partner e dal suo settore forestale e del legname effettua controlli e redige relazioni sul funzionamento del sistema di licenze FLEGT.
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