Art. 4
In vigore dal 20 dic 2005
1. È vietata l’importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.
2. Le licenze FLEGT possono basarsi su sistemi esistenti che garantiscono la legalità e la tracciabilità efficace del legno e dei prodotti derivati esportati dai paesi partner, a condizione che tali sistemi siano stati valutati e approvati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, onde fornire le necessarie garanzie circa la legalità dei prodotti in questione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano al legno e ai prodotti derivati delle specie elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (4). Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione riesamina tale deroga entro il 30 dicembre 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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