Art. 8
In vigore dal 20 dic 2005
1. Gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 30 aprile una relazione annuale concernente l’anno civile precedente che riporti gli elementi seguenti:
a)
i quantitativi di legno e di prodotti derivati importati nello Stato membro nel quadro del sistema di licenze FLEGT, suddivisi per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;
b)
il numero di licenze FLEGT ricevute, suddivise per voce SA di cui agli allegati II e III, nonché per ciascun paese partner;
c)
il numero dei casi e dei quantitativi di legno e di prodotti derivati interessati, laddove è stato applicato l’, paragrafo 1.
2. La Commissione definisce un modello delle relazioni annuali, al fine di facilitare il monitoraggio del sistema di licenze FLEGT.
3. Entro il 30 giugno la Commissione prepara una relazione annuale di sintesi, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali per l’anno civile precedente, e la rendono accessibile al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5).
Storico versioni
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