Art. 5
In vigore dal 20 dic 2005
1. Una licenza FLEGT relativa a ciascun carico è messa a disposizione dell’autorità competente contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico ai fini dell’immissione in libera pratica nella Comunità. Le autorità competenti conservano una registrazione, in formato elettronico o cartaceo, dell’originale della licenza FLEGT e della dichiarazione in dogana corrispondente.
L’importazione di legno e di prodotti derivati ai sensi di una licenza FLEGT rilasciata ad un operatore del mercato è accettata per tutto il periodo di validità di detta licenza.
2. Le autorità competenti consentono alla Commissione, oppure alle persone o agli organismi da questa designati, di accedere ai documenti e ai dati pertinenti nel caso in cui sorgano problemi che ostacolano il buon funzionamento del sistema di licenze FLEGT.
3. Le autorità competenti consentono alle persone o agli organismi indicati dai paesi partner come responsabili per il monitoraggio da parte di terzi del sistema di licenze FLEGT di accedere ai documenti e ai dati pertinenti, ma le autorità competenti non sono tenute a fornire informazioni che non sono autorizzate a divulgare ai sensi della loro normativa nazionale.
4. Le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull’analisi del rischio.
5. In caso di dubbi sulla validità della licenza, le autorità competenti possono chiedere alle autorità che rilasciano le licenze ulteriori verifiche e maggiori chiarimenti, come previsto dall’accordo di partenariato concluso con il paese partner di esportazione.
6. Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti a fini di controllo a norma del presente articolo.
7. Le autorità doganali possono sospendere l’immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati, qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. I costi sostenuti durante il completamento delle verifiche sono a carico dell’importatore, salvo decisione contraria dello Stato membro interessato.
8. Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.
9. La Commissione adotta le modalità particolareggiate per l’applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:2173:oj#art-5