Art. 1

In vigore dal 20 dic 2005
1.   Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di norme per l’importazione di taluni legni e prodotti derivati, inteso ad attuare il sistema di concessione di licenze FLEGT. 2.   Il sistema di concessione di licenze è attuato tramite accordi di partenariato con i paesi produttori di legname. 3.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di legno e di prodotti derivati indicati negli allegati II e III provenienti dai paesi partner di cui all’allegato I.
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