Art. 10

In vigore dal 20 dic 2005
1.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco dell’allegato I che riporta i paesi partner nonché le autorità di rilascio delle licenze da questi designate. 2.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato II, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione degli accordi di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. 3.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, la Commissione può modificare l’elenco di legni e di prodotti derivati di cui all’allegato III, cui si applica il sistema di licenze FLEGT. Tali modifiche sono adottate dalla Commissione tenendo conto dell’attuazione dell’accordo di partenariato FLEGT. Queste modifiche comprendono i codici di designazione delle merci, a quattro cifre a livello di voce o a sei cifre a livello di sottovoce, di cui all’attuale versione dell’allegato I del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci e si applicano solo in relazione ai corrispondenti paesi partner di cui all’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2173:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo