Art. 16
Contenuto dei programmi
In vigore dal 20 set 2005
Contenuto dei programmi
Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:
a)
un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la conseguente strategia scelta e la valutazione ex ante di cui all';
b)
una giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché l'impatto previsto secondo la valutazione ex ante;
c)
una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all', che consentono di misurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del programma;
d)
un piano di finanziamento composto di due tabelle:
—
una tabella recante, secondo il disposto dell', paragrafi 4 e 5, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, in questo importo globale vanno distinti gli stanziamenti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con le prospettive finanziarie,
—
una tabella indicante, per l'intero periodo di programmazione, il contributo comunitario totale preventivato e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di partecipazione del FEASR per ciascun asse e l'importo riservato all'assistenza tecnica. Se del caso, anche in questa tabella vanno distinti i contributi preventivati del FEASR a favore delle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e il corrispettivo finanziamento pubblico nazionale a favore di tali regioni;
e)
per informazione, una ripartizione indicativa degli importi iniziali per misura in fondi pubblici e privati;
f)
se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali aggiunti per asse in conformità dell';
g)
gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi;
h)
informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, attraverso la politica di coesione e dallo strumento comunitario di sostegno alla pesca;
i)
le modalità di attuazione del programma, segnatamente:
i)
designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all', paragrafo 2, e, per informazione, descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo;
ii)
descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione del comitato di sorveglianza;
iii)
le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma;
j)
designazione dei partner di cui all' e risultati delle consultazioni con i partner stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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