Art. 15

Programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 20 set 2005
Programmi di sviluppo rurale 1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano la strategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure raggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cui realizzazione si ricorre al sostegno del FEASR. Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2.   Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali. 3.   Gli Stati membri che procedono a una programmazione a livello regionale possono presentare per approvazione anche un quadro nazionale contenente gli elementi comuni di tali programmi.
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