Art. 17
Equilibrio tra gli obiettivi
In vigore dal 20 set 2005
Equilibrio tra gli obiettivi
1. Il contributo finanziario della Comunità a favore di ognuno dei tre obiettivi di cui all' copre almeno il 10 % del contributo totale del FEASR destinato al programma per gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentre almeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 di cui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributo finanziario minimo della Comunità per l'asse 2 è pari al 10 %.
2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totale del FEASR al programma è riservato all'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce a formare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziario minimo della Comunità destinato all'asse 4, pari al 5 %, può essere introdotto gradualmente nell'arco del periodo di programmazione in modo tale che a tale asse venga riservata una media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.
Storico versioni
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