Art. 19
Riesame
In vigore dal 20 set 2005
Riesame
1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.
2. La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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