Art. 20

Misure

In vigore dal 20 set 2005
Misure Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure: a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare: i) azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale; ii) insediamento di giovani agricoltori; iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli; iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali; v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale; b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, in particolare: i) ammodernamento delle aziende agricole; ii) accrescimento del valore economico delle foreste; iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale; v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura; vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione; c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli, in particolare: i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria; ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare; d) misure transitorie per Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in particolare: i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione; ii) sostegno alla costituzione di associazioni di produttori.
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Misure (Art. 20 Regolamento (UE) 2005/1698) — Testo vigente | Portale Normativo