Art. 22
Insediamento di giovani agricoltori
In vigore dal 20 set 2005
Insediamento di giovani agricoltori
1. Il sostegno di cui all', lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori:
a)
di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
b)
che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate;
c)
che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato.
Storico versioni
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