Art. 22 · Insediamento di giovani agricoltori

Art. 22

Insediamento di giovani agricoltori

In vigore dal 20 set 2005
Insediamento di giovani agricoltori 1.   Il sostegno di cui all', lettera a), punto ii), è concesso ad agricoltori: a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate; c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. 2.   Il sostegno è concesso fino al massimale fissato nell'allegato.
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