Art. 24

Utilizzo di servizi di consulenza

In vigore dal 20 set 2005
Utilizzo di servizi di consulenza 1.   Il sostegno di cui all', lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda. Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno: a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria. 2.   Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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