Art. 24
Utilizzo di servizi di consulenza
In vigore dal 20 set 2005
Utilizzo di servizi di consulenza
1. Il sostegno di cui all', lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda.
Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:
a)
i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
Storico versioni
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