Art. 23

Prepensionamento

In vigore dal 20 set 2005
Prepensionamento 1.   Il sostegno di cui all', lettera a), punto iii), è concesso: a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori; b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione. 2.   Il cedente deve: a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi; b) abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali; c) aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione. 3.   Il rilevatario deve: a) subentrare al cedente insediandosi come previsto all'; oppure b) essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola. 4.   Il lavoratore agricolo deve: a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi; b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo; c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso; d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale. 5.   La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore. Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale. 6.   L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.
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