Art. 23
Prepensionamento
In vigore dal 20 set 2005
Prepensionamento
1. Il sostegno di cui all', lettera a), punto iii), è concesso:
a)
ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;
b)
a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione.
2. Il cedente deve:
a)
avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
b)
abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali;
c)
aver esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione.
3. Il rilevatario deve:
a)
subentrare al cedente insediandosi come previsto all'; oppure
b)
essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rilevare l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda agricola.
4. Il lavoratore agricolo deve:
a)
avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di 10 anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi;
b)
aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
c)
aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso;
d)
essere iscritto a un regime di previdenza sociale.
5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.
Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrisponda una pensione di anzianità, il sostegno al prepensionamento è versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo della pensione nazionale.
6. L'importo massimo ammissibile del sostegno è fissato nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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