Art. 24 · Utilizzo di servizi di consulenza

Art. 24

Utilizzo di servizi di consulenza

In vigore dal 20 set 2005
Utilizzo di servizi di consulenza 1.   Il sostegno di cui all', lettera a), punto iv), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il rendimento globale della loro azienda. Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno: a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria. 2.   Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato.
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