Art. 13
Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri
In vigore dal 20 set 2005
Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri
1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1o ottobre di ogni secondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazione del proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi è presentata entro il 1o ottobre 2014.
2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali degli anni precedenti di cui all' e descrive in particolare:
a)
gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale in riferimento agli indicatori presentati nel piano strategico nazionale;
b)
i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno presentato un programma unico ai sensi dell', paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni annuali sullo stato d'avanzamento di cui all', entro il termine previsto nello stesso .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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