Art. 82

Relazione annuale

In vigore dal 20 set 2005
Relazione annuale 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma. 2.   Ogni relazione annuale contiene i seguenti elementi: a) qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull'attuazione del programma, nonché qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari; b) l'andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato; c) l'esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari; se il programma comprende regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte; d) un riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell', paragrafo 3; e) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, in particolare: i) misure di sorveglianza e valutazione; ii) un riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l'altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell'; iii) il ricorso all'assistenza tecnica; iv) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all'; f) una dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio; g) se del caso, la riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005. 3.   Ai fini dell'applicazione dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005, la relazione è giudicata ricevibile se contiene tutti gli elementi elencati al paragrafo 2 e consente di valutare l'attuazione del programma. La Commissione dispone di un termine di due mesi per formulare osservazioni sulla relazione annuale dal giorno in cui questa le è stata trasmessa dall'autorità di gestione. Detto termine è prolungato a cinque mesi per la relazione finale. Se la Commissione non si pronuncia entro il termine fissato, la relazione si considera accettata. 4.   I dettagli relativi alle relazioni annuali per specifici programmi ai sensi dell', paragrafo 3, sono stabiliti in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2.
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