Art. 76
Informazione e pubblicità
In vigore dal 20 set 2005
Informazione e pubblicità
1. Gli Stati membri provvedono all'informazione e alle pubblicità relative ai piani strategici nazionali, ai programmi di sviluppo rurale e al contributo della Comunità.
Tale informazione è destinata al pubblico. Essa evidenzia il ruolo della Comunità e garantisce la trasparenza del sostegno del FEASR.
2. L'autorità di gestione provvede a pubblicizzare il programma nei modi seguenti:
a)
informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni ambientali, circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
b)
informa i beneficiari del contributo comunitario;
c)
informa il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito del programma e dei relativi risultati.
Storico versioni
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