Art. 74

Competenze degli Stati membri

In vigore dal 20 set 2005
Competenze degli Stati membri 1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in conformità dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità. 2.   Gli Stati membri designano, per ciascun programma di sviluppo rurale, le seguenti autorità: a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato che opera a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione; b) l'organismo pagatore ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005; c) l'organismo di certificazione ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005. 3.   Gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo garantendo una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri enti. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento dei sistemi durante l'intero periodo di programmazione. 4.   Gli Stati membri intraprendono controlli sulla base delle modalità di applicazione stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, e determinano, in particolare, il tipo e l'intensità dei controlli in funzione della natura delle varie misure di sviluppo rurale.
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