Art. 6
Partenariato
In vigore dal 20 set 2005
Partenariato
1. Il sostegno da parte del FEASR è gestito in stretta consultazione («partenariato») tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con le autorità e gli enti designati dagli Stati membri conformemente alle norme e alle prassi nazionali, inclusi:
a)
gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti;
b)
le parti economiche e sociali;
c)
qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne.
Gli Stati membri designano i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nel settore socioeconomico, ambientale o in altri settori («partner»). Essi creano le condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gli organismi appropriati, in conformità delle norme e delle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramite l'integrazione di requisiti in materia di protezione e miglioramento dell'ambiente.
2. Il partenariato è gestito nel rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner definita al paragrafo 1.
3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner appropriati nelle varie fasi della programmazione, compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.
Storico versioni
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